Nuove soglie dimensionali per le imprese
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, sono state aggiornate le soglie dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata e per le microimprese. Queste modifiche, applicabili a partire dai bilanci dell'esercizio 2024, mirano ad adeguare i limiti all'inflazione registrata negli ultimi anni e a semplificare gli obblighi contabili per le imprese di minori dimensioni.
Nuove soglie per il bilancio in forma abbreviata:
Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata se, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano almeno due dei seguenti limiti:
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Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (precedentemente 4.400.000 euro);
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (precedentemente 8.800.000 euro);
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Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50 unità (invariato).
Questi adeguamenti consentono a un numero maggiore di imprese di avvalersi delle semplificazioni previste per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
Nuove soglie per le microimprese:
Le microimprese sono quelle che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano almeno due dei seguenti limiti:
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Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (precedentemente 175.000 euro);
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (precedentemente 350.000 euro);
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Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 5 unità (invariato).
Le microimprese che rientrano in questi limiti possono beneficiare di ulteriori semplificazioni, come l'esonero dalla redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione, a condizione che alcune informazioni siano fornite in calce allo Stato patrimoniale.
Applicazione delle nuove soglie:
Per le società di nuova costituzione nel 2024, la verifica dei limiti dimensionali avviene nel primo esercizio di attività, senza necessità di ragguaglio ad anno dei valori se l'esercizio è inferiore o superiore a 12 mesi. Pertanto, se non vengono superati almeno due dei limiti indicati, queste società possono redigere il bilancio in forma abbreviata o avvalersi delle semplificazioni previste per le microimprese già a partire dal primo esercizio.
Per le società già in attività, i nuovi limiti devono essere rispettati per due esercizi consecutivi. Ad esempio, una società che non ha superato almeno due dei limiti negli esercizi 2022 e 2023 può adottare il bilancio abbreviato o le semplificazioni per le microimprese a partire dal bilancio 2024.
Nuove soglie per l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato:
Le imprese controllanti sono esonerate dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato se, unitamente alle imprese controllate, non superano per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
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Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 25.000.000 (precedentemente € 20.000.000);
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 50.000.000 (precedentemente € 40.000.000);
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Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250 unità (invariato).
È importante notare che, mentre le soglie relative all'attivo e ai ricavi sono state aumentate, il limite relativo al numero dei dipendenti è rimasto invariato.
Applicazione delle nuove soglie:
Per beneficiare dell'esonero, è necessario che i limiti sopra indicati non siano superati su base consolidata per due esercizi consecutivi. Questo significa che, anche se i limiti non vengono superati in un solo esercizio, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato persiste fino a quando il mancato superamento non si verifica per due esercizi consecutivi.
Conclusioni:
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 125/2024 rappresentano un passo significativo verso la semplificazione degli obblighi contabili per le microimprese e le piccole imprese, ampliando la platea di aziende che possono beneficiare di procedure di bilancio semplificate. È importante che le imprese valutino attentamente il rispetto di questi nuovi limiti per poter usufruire delle agevolazioni previste.
Studio Ragusa
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