Principali scadenze 17-31 gennaio 2025

Dal 17 al 31 gennaio 2025 vanno segnalate le seguenti scadenze:

- il ravvedimento, fissato al 27 gennaio, dell’acconto IVA non versato o versato in misura inferiore lo scorso 27 dicembre;

- il ravvedimento, fissato al 29 gennaio, dell’omessa presentazione del modello Redditi 2024 (periodo d’imposta 2023) e del modello 770/2024, entrambi scaduti il 31 ottobre 2024;

- il versamento, entro il 31 gennaio, del contributo annuale (quest’anno fissato a 57 euro) da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio;

- il termine ultimo, sempre fissato al 31 gennaio, per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2024;

- il termine, sempre fissato al 31 gennaio, per la presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

22

mercoledì

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Versamento della quarta rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell’anno precedente, pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5160-prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)”.

tasse e imposte varie

tasse e imposte varie

Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessione

Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al sesto periodo contabile (novembre-dicembre).

Soggetti obbligati - Esercenti concessionari della rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 640/1972.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: “5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l’affidamento in concessione dell’attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)”.

 

27

lunedì

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

 Attenzione

La scadenza originaria è il 25 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle operazioni poste in essere nel corso del mese precedente.

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c’è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

iva

iva

Elenchi Intrastat – Quarto trimestre anno precedente

 Attenzione

La scadenza originaria è il 25 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle operazioni poste in essere nel corso del quarto trimestre dell’anno precedente.

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c’è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all’adempimento trimestrale, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti per un ammontare non superiore a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.

Al riguardo, si rammenta che nella circolare 14/2010 è stato puntualizzato che nel caso di presentazione dei modelli Intra in relazione al primo mese del trimestre o ai primi due mesi del trimestre, a seguito del superamento della soglia di euro 50.000,00, la presentazione deve avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di superamento della soglia (concetto ribadito anche nella circolare 36/2010).

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

ravvedimento

Ravvedimento acconto Iva – Entro 30 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva dovuto per l’anno 2024 non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando i codici inerenti al tributo da regolarizzare e cioè:

6013: versamento acconto per Iva mensile;

6035: versamento acconto per Iva trimestrale;

nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione:

a) per la sanzione amministrativa:

8904 – Sanzione pecuniaria Iva;

b) per gli interessi:

1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

 

29

mercoledì

Ravvedimento per omessa presentazione del modello 770

Attività - Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, della presentazione della dichiarazione relativa al 2023 (modello 770/2024).

Soggetti obbligati - Soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione modello 770/2024.

Modalità - Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte pari a 25 euro (1/10 di 250 euro).

Nel modello F24, in merito alla sanzione di 25 euro, va indicato il codice tributo “8911”, inserendo nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui la violazione è stata commessa e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione.

ravvedimento

ravvedimento

Ravvedimento presentazione Redditi

Attività - Termine ultimo per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la presentazione “tardiva” della dichiarazione dei redditi – Modello Redditi 2024 (periodo d’imposta 2023).

Soggetti obbligati - Sono tenuti all’adempimento i soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi.

È considerata ”tardiva” la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione del Modello Redditi.

Modalità - Ai fini della regolarizzazione del Modello Redditi il contribuente deve presentare la dichiarazione nonché versare ”contestualmente” tramite il mod. F24 (codice tributo 8911, anno di riferimento 2023), una sanzione “ridotta” pari a 25 euro (1/10 di euro 250).

 

31

venerdì

Invio spese sanitarie Sistema Tessera Sanitaria

Attività - Termine ultimo per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2024.

Soggetti obbligati - Sono obbligati all’invio dei dati:

1. le farmacie pubbliche e private;

2. le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;

3. i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Sono inoltre obbligati:

a) gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;

c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;

d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;

e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

f) gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;

g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera precedente ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”;

h) gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di tecnico ortopedico, di dietista, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, di igienista dentale, di fisioterapista, di logopedista, di podologo, di ortottista e assistente di oftalmologia, di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, di tecnico della riabilitazione psichiatrica, di terapista occupazionale, di educatore professionale, di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, di assistente sanitario e di biologo.

Modalità - La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, alternativamente:

direttamente dall’interessato: a tal fine è sufficiente procedere alla abilitazione acquisendo le “credenziali” di accesso al sito internet di STS;

tramite intermediario incaricato; in tal caso, i dati possono essere trasmessi tramite le associazioni di categoria ovvero altri soggetti (es: commercialista, CAF, ecc.).

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

730 precompilato – Opposizione spese sanitarie

Attività - Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Soggetti obbligati - L’opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito).

Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace d’agire l’opposizione va effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

Modalità - Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione può essere effettuata:

1. dal 9 febbraio all’8 marzo 2025, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;

2. entro il 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l’apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate:

inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;

telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero);

consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione.

COMUNICAZIONE

Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 4° trimestre

Attività - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, mediante la presentazione di un’apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati - Hanno diritto al beneficio fiscale:

gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;

gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Modalità - L’istanza va presentata, alternativamente: in formato cartaceo (anche utilizzando l’apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico:

CD-rom, DVD, pen drive USB);

in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest’ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l’Agenzia precisa che è possibile:

utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane;

oppure

fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.

COMUNICAZIONE

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/73.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

COMUNICAZIONE

Soggetti che effettuano operazioni in oro

Attività - Termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore ad euro 12.500,00.

Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell’esercizio d’impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l’estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

imposte dirette

Redditi di terreni – Denuncia variazioni

Attività - Denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni.

Soggetti obbligati - Titolari di redditi di terreni.

Modalità - La denuncia va presentata all’Ufficio dell’Agenzia del territorio, specificando la partita catastale e le particelle cui le variazioni fanno riferimento, nonché allegando la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle, a cura di geometri, ingegneri, architetti, ecc., utilizzando la procedura Docfa.

imposte indirette

Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo

Attività - Pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.

Modalità - Il modello “F24 Elide” è l’unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;

1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;

1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;

1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;

1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;

1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;

1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;

1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;

1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;

1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;

1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

imposte indirette

Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari

Attività - Dichiarazione dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari del trimestre precedente.

Soggetti obbligati - Emittenti assegni circolari (Banche, aziende ed istituti di credito).

Modalità - Presentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di omessa dichiarazione di conguaglio, si rende operativa la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

iva

Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12

Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

Modalità - Presentazione in via telematica.

Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

iva

Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile

Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di dicembre dell’anno precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.

Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

a) il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del regime;

b) l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https: //ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;

d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;

- nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

iva

Fatturazione imballaggi non restituiti

Attività - Fatturazione integrale e/o globale riguardante tutte le cessioni di imballaggi che non sono stati restituiti nel corso dell’anno solare precedente.

Soggetti obbligati - Contribuenti Iva, di regola, esercenti attività d’impresa.

Modalità - La fattura, che non deve essere consegnata ai clienti, i quali, di conseguenza, non hanno la possibilità di procedere a detrarre la relativa imposta, deve necessariamente contenere gli estremi del D.M. 11 agosto 1975 che ne ha previsto la facoltà.

comunicazione

Comunicazione dati piattaforme digitali

Attività - Invio dei dati da parte dei gestori di piattaforme digitali, relativamente al periodo d’imposta precedente.

Soggetti obbligati - Gestori di piattaforme digitali che si trovano in una delle seguenti situazioni:

1) sono residenti a fini fiscali in Italia o, se non hanno la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfano una delle seguenti condizioni:

1.1) sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;

1.2) hanno la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;

1.3) hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non sono gestori di piattaforma qualificato non-UE;

2) non sono residenti a fini fiscali in Italia, né sono ivi costituiti o gestiti, e non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilitano l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non sono gestori di piattaforma qualificato non-UE.

Modalità - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

TASSE E IMPOSTE VARIE

Gestori della crisi d’impresa – Contributo annuo

Attività - Versamento del contributo annuale (euro 50) ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza. L’importo del contributo va versato in un’unica soluzione tramite i servizi del sistema “PagoPA”.

Soggetti obbligati - Gestori della crisi d’impresa iscritti nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza.

Modalità - È possibile effettuare il versamento del contributo annuo, accedendo all’aera riservata, mediante PagoPA.

L’attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

Effettuato il versamento tramite PagoPA o, in alternativa, caricata (upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l’invio della ricevuta a mezzo PEC non è necessaria.

TASSE E IMPOSTE VARIE

Revisori legali e società di revisione legale – Contributo annuo

Attività - Versamento del contributo annuale (euro 57) da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. L’importo del contributo va versato in un’unica soluzione tramite i servizi del sistema “PagoPA”, tramite gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati.

Soggetti obbligati - I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d’anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione.

Modalità - I revisori possono effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:

sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce “contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00: 30 alle 01: 30 per manutenzione giornaliera;

presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc.). L’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina http: //www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell’avviso.

Il pagamento può essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.

TASSE E IMPOSTE VARIE

Tasse automobilistiche

Attività - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di dicembre.

Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.

Modalità - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l’apposito bollettino preintestato alla Regione (con l’indicazione del relativo numero di conto corrente.

TASSE E IMPOSTE VARIE

Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori

Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel corso del precedente mese di dicembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di novembre.

Soggetti obbligati - Compagnie e imprese di assicurazione.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

ravvedimento

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2025.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;

8904 – Sanzione pecuniaria Iva;

8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

L’Approfondimento
Trasmissione dati Sistema Tessera Sanitaria – Invio spese 2° semestre 2024

Entro il 31 gennaio 2025 i soggetti che incassano compensi per spese e prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, relativamente al secondo semestre 2024.

Si tratta dei dati che vengono, a loro volta, resi disponibili dal STS all’Agenzia delle Entrate affinché quest’ultima possa inserirli nella dichiarazione precompilata.

L’adempimento, dapprima previsto con cadenza mensile, è stato fissato per ogni semestre con scadenze al 30 settembre (per i dati del primo semestre) e al 31 gennaio dell’anno successivo (per i dati del secondo semestre). Inoltre, sempre entro il 31 gennaio 2025 è possibile effettuare l’opposizione alla trasmissione dei dati.

Soggetti interessati

Sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria i seguenti soggetti:

  1. le farmacie pubbliche e private;
  2. le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  3. i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  4. gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
  5. gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
  6. gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
  7. gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
  8. gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  9. gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46;
  10. gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lett. f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività - primario o secondario - della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat - Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”;
  11. a partire dal 1° gennaio 2023, gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al D.M. 17 gennaio 1997, n. 70. Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’intero anno 2023, la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro il 31 gennaio 2024;
  12. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  13. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  14. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  15. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  16. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
  17. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  18. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  19. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  20. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  21. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
  22. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
  23. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  24. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  25. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  26. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  27. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  28. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  29. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  30. gli iscritti all’albo dei biologi.

 Attenzione

Anche gli iscritti agli albi professionali dei veterinari sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289.

Modalità operative

I soggetti obbligati trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.

Inoltre, occorre trasmettere anche i seguenti dati:

  1. tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento, necessario per le finalità di cui agli art. 10-bis e 17 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;
  2. aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
  3. indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

I dati possono essere trasmessi al sistema TS secondo una delle seguenti modalità:

  1. direttamente dai soggetti/strutture/medici tramite i propri sistemi gestionali;
  2. per il tramite dei sistemi regionali appositamente autorizzati;
  3. per il tramite di associazioni di categoria o soggetti terzi appositamente delegati.

Dati disponibili sul STS

Per ciascuna spesa o rimborso i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:

  1. codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  2. codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014;
  3. data del documento fiscale che attesta la spesa;
  4. tipologia della spesa;
  5. importo della spesa o del rimborso;
  6. data del rimborso.

Termini e modalità di invio dei dati

Relativamente alle spese 2024, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al sistema TS è effettuata:

  • entro il 30 settembre 2024, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2024;
  • entro il 31 gennaio 2025 per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2024.

Attenzione

La trasmissione delle spese veterinarie è effettuata entro il 16 marzo.

Sanzioni

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Opposizione alla trasmissione delle spese sanitarie

Si ricorda che ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione può essere effettuata seguendo due modalità:

  1. dal 9 febbraio al 8 marzo 2025 accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  2. dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025 comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate (modalità 2), è a disposizione l’apposito modello pdf anche in versione editabile. La comunicazione può essere effettuata:

  • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
  • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero).

Studio Ragusa

Commercialisti e Revisori Legali

cit. MySolution