Principali scadenze 1-16 gennaio 2025

Nel periodo che va dal 1° al 16 gennaio 2025 ricorrono le consuete scadenze della prima metà del mese.

Tra queste si ricordano:

- l’applicazione del principio di cassa allargato, in base al quale le somme erogate entro il 12 gennaio a titolo di reddito di lavoro dipendente rientrano automaticamente, ai fini fiscali, nell’anno precedente e, quindi, concorrono al conguaglio 2024;

- la richiesta, entro il 15 gennaio, da parte del lavoratore al proprio sostituto d’imposta, di fruire dell’assistenza fiscale fornita da quest’ultimo.

Inoltre, entro il 16 gennaio, coloro che non hanno effettuato il versamento della seconda rata delle imposte entro il 2 dicembre (il 30 novembre è caduto di sabato), rientrando nella proroga prevista dal D.L. n. 155/2024, devono versare l’importo dovuto o la prima rata se scelgono la rateizzazione in 5 rate.

 

1 mercoledì Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta

Attività - Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di gennaio, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità - L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 dicembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

scritture contabili
scritture contabili Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta

Attività - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal mese di gennaio, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

 

12 domenica Redditi di lavoro dipendente – Principio di cassa allargato

Attività - Analisi e presa in considerazione dei redditi di lavoro dipendente di competenza dell’anno 2022.

Soggetti obbligati - Datori di lavoro sostituti d’imposta.

Modalità - Per:

●      i soggetti-prestatori di lavoro dipendente che percepiscono indennità e compensi a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alla loro qualità lavorativa, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, è necessario procedere a segnalare al proprio datore di lavoro o sostituto d’imposta il dettaglio delle somme corrisposte, dell’ammontare dei contributi di competenza e dell’importo delle ritenute alla fonte eseguite, affinché lo stesso ne tenga conto ai fini delle operazioni di conguaglio;

●      per i soggetti che hanno corrisposto compensi e/o retribuzioni non aventi carattere fisso o il requisito della continuità a “lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” devono segnalare agli Uffici delle Amministrazioni dello Stato che eseguono le operazioni di conguaglio il dettaglio delle somme corrisposte, dell’ammontare dei contributi di competenza e dell’importo delle ritenute alla fonte eseguite (si ritiene utile precisare che per quanto attiene alle somme e ai valori a carattere ricorrente, la comunicazione predetta deve essere eseguito con supporto informatico);

●      per i lavoratori dipendenti in genere si devono considerare percepiti nel periodo d’imposta oggetto delle operazioni di conguaglio, anche le somme e i valori in genere, corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono;

tenendo, inoltre, in considerazione che ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituito d’imposta (soggetto percipiente o lavoratore dipendente) ha la possibilità di chiedere al sostituto d’imposta (soggetto erogatore o datore di lavoro) di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quello di lavoro dipendente, percepiti nel corso dei precedenti rapporti intrattenuti.

IMPOSTE DIRETTE

 

13 lunedì Ravvedimento acconto Iva – Entro 15 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva dovuto per l’anno 2024 non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari allo 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando i codici inerenti al tributo da regolarizzare e cioè:

●      6013: versamento acconto per Iva mensile;

●      6035: versamento acconto per Iva trimestrale;

nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione:

a) per la sanzione amministrativa:

●      8904 – Sanzione pecuniaria Iva;

b) per gli interessi:

●      1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

ravvedimento

 

14 martedì Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2024.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,39% (1/9 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

●      8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;

●      8904 – Sanzione pecuniaria Iva;

●      8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

●      1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

ravvedimento

 

15 mercoledì Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività - Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF.

COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE Assistenza fiscale – Comunicazione di disponibilità a prestare assistenza

Attività - Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

Soggetti obbligati - Sostituti di imposta che prestano l’assistenza fiscale.

Modalità - Segnalazione ai propri sostituiti d’imposta (lavoratori dipendenti e/o pensionati) della disponibilità a prestare detta assistenza fiscale.

La comunicazione-adesione deve necessariamente pervenire al sostituto d’imposta (datori di lavoro e/o enti pensionistici) entro i successivi 30 giorni.

iva Fatturazione differita

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.

Modalità - A emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

iva Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00

Attività - Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

●      i numeri delle fatture cui si riferisce;

●      l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

●      i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;

●      l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.

iva Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive

Attività - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.

Soggetti obbligati - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

Modalità - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

La trasmissione avviene con modalità telematiche.

SCRITTURE CONTABILI Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili

Attività - Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di dicembre.

Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.

Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

ravvedimento Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2024.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

●      8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;

●      8904 – Sanzione pecuniaria Iva;

●      8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

●      1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

ravvedimento Ravvedimento Imu – Entro 30 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento dell’IMU non versata o versata in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2024.

Soggetti obbligati - Contribuenti in generale.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo cumulativamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata e agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Per il versamento dell’IMU con modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

●      3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze;

●      3913 – IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;

●      3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;

●      3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;

●      3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;

●      3919 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO;

●      3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;

●      3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento dell’IMU, tramite modello F24EP, sono previsti i seguenti codici tributo:

●      350E – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;

●      351E – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;

●      353E – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;

●      355E – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;

●      359E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;

●      360E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento, tramite modello F24, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

●      3958 – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative;

●      3959 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;

●      3960 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;

●      3961 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Per il versamento, tramite modello F24 EP, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

●      374E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;

●      375E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;

●      376E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

 

16 giovedì Accise

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di dicembre, al netto di quanto corrisposto a titolo di anticipazione del periodo.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

●      il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;

●      il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995; e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

●      il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

accise
imposte dirette Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario

Attività - Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di dicembre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.

imposte dirette Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Soggetti obbligati - Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

Lavoro dipendente

- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;

- 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;

- 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.

Lavoro autonomo

- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.

Provvigioni

- 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.

imposte dirette Addizionale regionale Irpef – Versamento rata

Attività - Versamento:

- della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta”.

imposte dirette Ritenute sui bonifici per ristrutturazione

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d’imposta.

Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.

imposte dirette Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato

Attività - Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di novembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.

imposte dirette Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato

Attività - Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di dicembre in relazione ai premi di risultato.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.

Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

●      1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;

●      1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;

●      1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;

●      1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

imposte dirette Ritenute su dividendi e utili

Attività - Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare ottobre-novembre-dicembre inerenti a:

●      dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;

●      dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires;

●      dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d’investimento;

●      dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:

●      1035-dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d’investimento;

●      1035-dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires;

●      1035-dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;

●      1036-dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

imposte dirette Addizionale stock options

Attività - Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo “1001” in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”.

Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

●      1601- denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia” in luogo del codice tributo “1054” utilizzabile fino al 31/12/2016;

●      1901 – denominato ”Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna” in luogo del codice tributo “1055” utilizzabile fino al 31/12/2016;

●      1920 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta” in luogo del codice tributo “1056” utilizzabile fino al 31/12/2016;

●      1301 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione” in luogo del codice tributo “1059”.

imposte dirette Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.

Soggetti obbligati - Condomini in qualità di sostituti di imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

●      1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;

●      1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

imposte dirette Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito

Attività - Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di novembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.

imposte dirette Addizionale comunale Irpef – Versamento rata

Attività - Versamento:

- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente.

Modalità - Versamento delle addizionali comunali all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente.

Va utilizzato il seguente codice tributo:

●      3848 – Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo.

imposte dirette Acconto seconda rata IRPEF 2024 – Persone fisiche titolari di partita IVA

Attività - Pagamento della prima o unica rata relativa al secondo o unico acconto di IRPEF per il 2024 dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF (Persone fisiche) da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.

Soggetti obbligati - I contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.

Modalità - Il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio 2025 in unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

imposte dirette Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte:

- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente;

- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;

- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;

- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;

- sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;

- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;

- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

●      1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;

●      1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;

●      1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;

●      1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;

●      1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;

●      1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;

●      1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;

●      1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;

●      1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;

●      1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;

●      1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni;

●      1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;

●      1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;

●      1048 – Ritenute su altre vincite e premi;

●      1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

imposte dirette Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online

Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a dicembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota, a partire dal 2024, del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto (sino al 2023 la ritenuta è imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta.

iva Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili

Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di dicembre, al netto dell’acconto corrisposto entro il 27 dicembre.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6012 – Versamento Iva mensile-dicembre”.

tasse e imposte varie Imposta sugli intrattenimenti

Attività - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di dicembre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.

Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.

tasse e imposte varie Tobin tax – Versamento

Attività - Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.

Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”. Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

●      4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);

●      4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);

●      4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

 

 

 

 

SCADENZE AGGIORNATE AL 27 DICEMBRE 2024

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

 

L’Approfondimento
Proroga al 16 gennaio del secondo acconto – Soggetti interessati e modalità operative

Anche quest’anno, così come previsto lo scorso anno, i contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 hanno dichiarato ricavi e compensi non superiori a 170.000,00 euro per i quali, in sede di dichiarazione dei redditi (Redditi 2024 Persone fisiche), risulta un’imposta dovuta a titolo di secondo acconto, possono posticipare il versamento di tale acconto al 16 gennaio 2025.

È possibile effettuare il versamento in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo.

Rinvio del secondo o unico acconto IRPEF

Il c.d. decreto “Fiscale” (art. 7-quater, D.L. n. 155/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189/2024) ha previso che, per il periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio 2025.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Si tratta di una norma che è identica a quella prevista lo scorso anno per cui valgono le stesse indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare 9 novembre 2023, n. 31/E.

Soggetti interessati

Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2024, le persone fisiche che contestualmente:

  • siano titolari di partita IVA;
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d'imposta 2023, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2024).

Nel rinvio rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 31/E/2023, beneficia del differimento in commento anche l'imprenditore titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Attenzione

Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d'impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2024, rientrano nella misura in oggetto, infine, anche i contribuenti tenuti a versare in un'unica soluzione l'acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2024.

Soggetti esclusi

Non possono fruire della proroga i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli artt. 5 e 116, D.P.R. n. 917/1986;
  • le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all'anno d'imposta 2023 (modello Redditi PF 2024), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

Attenzione

Con riferimento all'impresa familiare e all'azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d'impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Soglia di ricavi e compensi

Allo scopo di verificare l'eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi, dichiarati per il periodo d'imposta 2023. Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa familiare e dell'azienda coniugale.

Valgono le seguenti regole particolari:

  • qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all'accesso al differimento in esame, si deve assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
  • nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente un'attività di lavoro autonomo e un'attività d'impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate;
  • per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, ecc.) - le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2023, siano anche titolari di reddito d'impresa - in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2024);
  • qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l'ammontare complessivo del fatturato del 2023;
  • nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d'affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Calcolo dell’acconto IRPEF

Ricordando ancora una volta che la proroga di cui si è detto sopra vale solo per i soggetti IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, vale la pena di sintetizzare brevemente le regole di calcolo dell’acconto IRPEF.

Per il calcolo dell’acconto IRPEF è possibile utilizzare due distinti metodi e, precisamente:

  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale.

Metodo storico

La misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, e delle relative addizionali e imposte sostitutive è stabilita in misura pari al:

  • 50% dell’importo complessivamente dovuto, per i contribuenti soggetti agli ISA;
  • 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, per tutti gli altri contribuenti.

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2024, si deve fare riferimento all’importo del rigo “Differenza” (rigo RN34 del Modello Redditi PF 2024).

Se tale rigo:

  • non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
  • supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100% dell’ammontare “Differenza”.

Attenzione

Poiché tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo di “Differenza” risulti pari o superiore ad euro 52.

 

L’acconto così determinato deve essere versato in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00.

Pertanto, in via generale, l’acconto va versato:

  • in unica soluzione entro il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre 2024 era sabato), se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
  • la prima, nella misura del 40%, entro il termine di scadenza del saldo;
  • la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 2 dicembre 2024 o, come detto, 16 gennaio per i soggetti che rientrano nella proroga.

 

Acconti per i soggetti ISA

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell’IRES sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50% (art. 58, D.L. n. 124/2019).

Godono della riduzione i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA (ris. 12 novembre 2019, n. 93/E).

Ricorda

La riduzione riguarda anche alcune tipologie di imposte sostitutive e particolari e cioè:

- l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;

- la cedolare secca sul canone di locazione;

- l’IVIE;

- l’IVAFE.

Metodo previsionale

In alternativa al “metodo storico”, il contribuente può scegliere di effettuare un calcolo basandosi su una stima dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento.

Tale metodo, in genere, può essere utilizzato se, ad esempio, il contribuente ha valide ragioni per supporre che il reddito (e quindi l’imposta) diminuirà rispetto a quello dell’anno precedente.

Attenzione

Si evidenzia che, trattandosi di un metodo basato su stime, esso presenta un certo grado di rischio, che si traduce nella possibilità di essere sanzionato se la stima (e quindi l’imposta) dovesse risultare in difetto rispetto al dato che si andrà a dichiarare.

Studio Ragusa

Commercialisti e Revisori Legali

cit. MySolution